Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 21/05/2008 ha introdotto l'esclusione dell'ICI sull'abitazione principale e relative pertinenze a decorrere dall'anno 2008.
L'esclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso rientranti nelle categorie A/1,A/8,A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota del 6,8 per mille e la relativa detrazione €. 150,00.
Terreni agricoli (zona montana) sono esenti
Nulla è cambiato per le altre tipologie di immobili soggetti al pagamento dell'imposta calcolata con aliquotqa del 6,8 per mille.
Dal 1.1.2007 sono variati gli importi dei valori venali medi relativamente alle aree edificabili. Tali valori possono essere visionati nell'allegata tabella.
Il versamento potrà essere effettuato sia sul c/c postale 88658026 intestato a EQUITALIA EMILIA NORD TIZZANO VAL PARMA - PR - ICI sia con modello F24.
Si ricordano le nuove scadenze:
acconto entro il 16 giugno 2010 pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso
saldo entro il 16 dicembre 2010 saldo dell'imposta annuale con eventuale conguaglio
E' possibile versare l'imposta in un unica soluzione entro il 16 giugno 2010.
A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92, solo per le variazioni e/o cessazioni relative a unità immobiliari correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio. Resta ferma l'obbligo di presentazione della dichiarazione, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 del D.Lgs. 463/97, concernente la disciplina del modello unico informatico (aree edificabili, riduzioni d'imposta, immobili non ancora iscritti a Castasto o accatastati in modo difforme alla loro effettiva destinazione d'uso)